Atto n. 4-01010
Pubblicato il 17 ottobre 2013, nella seduta n. 127
CAMPANELLA , MOLINARI , ORELLANA , TAVERNA , SIMEONI , DONNO , BOCCHINO , CIOFFI , BERTOROTTA , FATTORI
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:
il comma 5 dell’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che “A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico loro occorrenti, nei limiti di spesa dei costi che si sosterrebbero per coprire i posti di collaboratore scolastico ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 119″, attraverso la CONSIP (Concessionaria dei servizi informativi pubblici) che, come noto, indice gare pubbliche alle quali istituti e scuole di ogni ordine e grado devono fare riferimento per gli acquisti;
coerentemente alla previsione normativa, le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto acquistare, fin dal 1° settembre 2013, i servizi attraverso le predette modalità. Tuttavia ad oggi risulterebbe che nessuna istituzione scolastica italiana abbia utilizzato il sistema;
analizzando le motivazioni dello stallo, si trova risposta nel verbale del 30 settembre 2013, tra il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e le organizzazioni sindacali di categoria, in rappresentanza dei lavoratori ex LSU (lavoratori socialmente utili) e degli “appalti storici”, e relativo alla prosecuzione del tavolo politico di confronto sugli aggiornamenti della gara CONSIP per il servizio di pulizia nelle scuole, dal quale emerge che 4 dei 13 lotti previsti dalla gara non sono stati ancora aggiudicati, e comunque per nessuno dei 13 lotti sono state stipulate le relative convenzioni, determinando un ulteriore rinvio dell’applicazione del sistema CONSIP al mese di dicembre 2013;
nel sito web della CONSIP, relativamente alle gare riportate nel citato verbale, tra le schede di gara scadute risulta quella relativa ai servizi di pulizia nelle scuole, con l’indicazione che nelle date 11, 12 e 13 settembre 2013 sono stati aggiudicati 9 lotti sui 13 previsti dalla gara. Il bando pubblicato l’11 luglio 2012, prevedeva come termine ultimo per la ricezione delle offerte il 15 ottobre 2012. L’importo massimo complessivo è pari ad 1.795.860.000 euro iva esclusa, suddiviso in 13 lotti, per una durata dell’appalto di 24 mesi, ed avente per oggetto “l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione”;
considerato che nel 2006, ai sensi della direttiva ministeriale n. 68/2005 era stato emanato un bando per la fornitura dei servizi identici a quelli di cui alla gara indetta dalla CONSIP, bando che, con decreto del direttore generale del Ministero della pubblica istruzione del 30 novembre 2006, veniva annullato per dubbi di legittimità poiché le convenzioni in atto allora (ed oggi prorogate ai sensi dell’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) avevano all’oggetto attività ascrivibili alle mansioni di collaboratore scolastico, e quindi con esclusione delle cooperative concorrenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze, consideri appropriato che nei servizi di pulizia, oggetto del bando CONSIP dell’11 luglio 2012, debbano intendersi compresi i più ampi servizi per le funzioni di collaboratore scolastico, così come prevede l’articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 e, nel caso in cui gli stessi servizi debbano ritenersi esclusi, se non consideri urgente l’emanazione di un ulteriore bando, o l’invalidazione di quello già indetto, posta la palese divergenza tra l’oggetto dello stesso bando e le previsioni normative;
se non valuti, altresì, nell’ipotesi in cui le funzioni di collaboratore scolastico debbano considerarsi comprese nel bando, che si possano ritenere lesi i diritti di partecipazione alla gara da parte delle cooperative che, a parere degli interroganti, nel prendere visione del bando, per effetto della richiamata nota direttoriale del 2006, e comunque fino al 9 agosto 2013 (data della norma istitutiva del sistema CONSIP e ben un anno dopo la scadenza prevista per la partecipazione alla gara) si ritenevano legittimamente escluse.