Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. Ddl presentato al Senato

calcolo-prescrizione-reatiIn data 12 dicembre 2014 ho presentato, insieme ai senatori Mineo, Bocchino, De Pin,
Ricchiuti, Bencini, Gambaro, Puppato e Palermo, un disegno di legge per apportare necessarie modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Siamo convinti che una norma possa dirsi efficace solamente qualora persegua in modo inequivocabile il pubblico interesse e lasci poco margine alle difformità interpretative.

Attualmente l’istituto della prescrizione è considerato una delle cause dell’inefficienza del nostro sistema penale. Ogni anno, infatti, numerosi processi si concludono con una declaratoria di prescrizione del reato, con conseguente senso di insoddisfazione da parte delle vittime e spreco di risorse investite in un procedimento portato avanti per anni.

In tal senso, anche sull’onda dell’emozione suscitata da una tanto nota quanto triste vicenda giudiziaria, in cui lo Stato, il Diritto, la Giustizia, così come ciascuno di noi, può dirsi sconfitto, è nostra intenzione attuare un intervento che ponga in essere alcune modifiche alla disciplina attualmente vigente in materia di prescrizione, senza dimenticare ed ignorare, tuttavia la ratio fondante dell’istituto e l’importante ruolo dello stesso in un moderno Stato di diritto.

Preliminarmente, è opportuno porre in evidenza i motivi che hanno indotto il legislatore ad introdurre tale istituto. Lo strumento della prescrizione è volto ad evitare che lo Stato impieghi risorse umane e materiali per perseguire reati ormai «vecchi», per i quali l’esigenza punitiva è avvertita in maniera meno grave. E ciò anche avuto riguardo alla funzione rieducativa della pena, non avendo senso parlare di reinserimento sociale del reo dopo periodi di tempo molto lunghi.

La prescrizione è funzionale, altresì, ad un pieno e completo esercizio del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione, considerando che maggiore sarà il tempo che intercorre tra la commissione del reato ed il suo accertamento, maggiore sarà la difficoltà per l’imputato di reperire elementi a suo favore.

Così come non è nostra intenzione limitare l’operatività del principio della ragionevole durata del processo a cui la prescrizione cerca di dare attuazione.

Ciò detto in termini generali, non può negarsi la necessità di un intervento legislativo sulla disciplina vigente.

Si propongono, pertanto alcuni correttivi volti a porre fine a quel fenomeno di «amnistia strisciante» che da troppo tempo ormai affligge la Giustizia italiana e che, certamente ben più della presenza di un «articolo 18» ci rende, nel mondo, poco credibili.

Un ulteriore fenomeno che ci proponiamo di eliminare, pur non ricorrendo a complesse architetture giuridiche, è quello che vede reati gravi sostanzialmente sottratti al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

A tal fine si prospetta l’interruzione della prescrizione al momento del deposito della sentenza di primo grado, ben consapevoli come nell’attuale sistema giudiziario italiano sia prevalentemente il primo grado quello in cui si acquisiscono gli elementi decisivi ai fini dell’accertamento penale.

Riteniamo, infine, che smantellare e modificare un sistema stratificato, non sempre in modo lineare, e dunque caotico come il nostro, sia impresa che vale, da sola, una legislatura, come accadeva con tutte le grandi codificazioni ottocentesche.

Poiché il Paese non ha la serenità, in questo momento storico, per affrontare siffatti temi, confidiamo che si voglia, con qualche tratto di penna, porre rimedio alle discrepanze più gravi ed andare avanti, consapevoli di aver fatto rapidamente qualcosa che, altrimenti, non avrebbe mai visto la luce giacché l’ottimo è sempre stato acerrimo nemico del buono.

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