Reato di stalking. Presentato ddl su Modifica art. 612-bis codice penale per allargamento casi di procedibilità d’ufficio

STOP_STALKINGIn data 19 dicembre 2014 ho presentato, insieme ai senatori Bocchino De Pin, Gambaro, Palermo, Mastrangeli e
Ricchiuti, un disegno di legge per apportare necessarie modifiche all’articolo 612-bis del codice penale per l’allargamento dei casi di procedibilità d’ufficio .

Com’è purtroppo noto, in Italia, ogni anno circa 70.000 donne sono vittime di stupri o tentati stupri.

Con il reato di stalking o atti persecutori, il legislatore ha introdotto nel diritto penale italiano una fattispecie che, di per sé, incrimina la reiterazione di comportamenti di molestia o minaccia idonea a provocare nella persona offesa uno stato di ansia e di paura e che, potenzialmente, possono essere propedeutici a condotte ancora più gravi se non fermate in tempo.

Purtroppo, è altrettanto noto che le vittime del reato di stalking, spesso decidono di non sporgere denuncia contro il molestatore, al fine di non rendere pubblici fatti che, erroneamente, vengono ritenuti legati alla stretta sfera personale. Tale comportamento, però, ancorché comprensibile sul piano umano, determina di fatto un’impunità del reo, il quale, come molto spesso la cronaca ci ricorda, nel perseverare nel proprio intento persecutorio, può commettere reati ben più gravi di quello previsto dall’articolo 612-bis del codice penale, giungendo fino all’omicidio.

Attualmente, l’ultimo comma del citato articolo 612-bis del codice penale, prevede che il reato di atti persecutori sia procedibile a querela di parte e, solo in via residuale, si ammette la procedibilità d’ufficio laddove il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità o quando il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Spesso le vittime di stalking (per lo più donne), riescono a chiedere l’intervento delle Forze dell’ordine (Polizia o Carabinieri) e, magari sul momento, pensano di procedere alla querela. Invece, nella maggior parte dei casi, tale intenzione non trova seguito nei fatti e le vittime si ritrovano solitamente nelle stesse condizioni dopo poco tempo.

Con la modifica che si propone, l’area della procedibilità d’ufficio verrebbe ampliata al fine di potenziare la tutela delle vittime e la procedibilità a querela di parte sarebbe limitata ai soli casi in cui la vittima non ha richiesto l’intervento degli organi di pubblica sicurezza.

Diversamente, nei casi in cui gli organi di pubblica sicurezza siano, più di una volta (si ricorda che il reato si connota per la reiterazione del comportamento offensivo), chiamate ad intervenire dalla stessa vittima per fatti che connotano il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale, scatterebbe l’obbligo da parte degli stessi organi di pubblica sicurezza di trasmettere, all’Autorità giudiziaria competente, la notizia di reato.

Restano inalterati gli altri casi di procedura d’ufficio, già previsti dall’articolo 612-bis del codice penale.

Si ha motivo di ritenere, infatti, che, sottraendo alla disponibilità della vittima la valutazione sulla perseguibilità del reato, troppo spesso legata a motivi soggettivi riconducibili alla riservatezza ed al pudore, la stessa vittima potrà essere maggiormente tutelata e soprattutto preservata da comportamenti ulteriormente reiterati o, peggio ancora, più gravi.

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