
CAMPANELLA – Al Ministero dell’interno
premesso che:
ai sensi dell’art. 17 della legge regionale siciliana n. 7 del 26 agosto 1992 e successive modifiche, ogni anno il sindaco è tenuto a presentare una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni ;
ai sensi dell’art. 1 lettera g) Legge regione Sicilia n. 48 del 11 dicembre 1991, limitatamente alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, può essere disposta la rimozione o la sospensione di amministratori di enti locali. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall’Assessore regionale per gli enti locali;
in data 17 luglio 2015 veniva presentata dai consiglieri comunali di Bagheria, Maddalena Vella e Massimo Cirano, formale diffida a presentare la relazione sullo stato di attuazione del programma del Sindaco ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche e la relazione dettagliata sull’attività degli esperti nominati ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, indirizzata al Sindaco del Comune di Bagheria, al Presidente del Consiglio Comunale di Bagheria, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (Dipartimento Autonomie Locali, Servizio 3°, Ufficio Ispettivo) e per conoscenza al Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale Finanza Locale – Ufficio 1° Consulenza e Studi Finanza Locale) ed al Prefetto di Palermo;
nella diffida si evidenziava la mancata presentazione della relazione al Consiglio Comunale relativa alla prima annualità scaduta il 9 giugno 2015;
in data 28 luglio 2015, con nota protocollo n. 0011866, l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica regionale (Dipartimento Autonomie Locali, Servizio 3°, Ufficio Ispettivo) invitava il Sindaco di Bagheria a voler fornire chiarimenti in merito alla mancata presentazione della relazione sullo stato di attuazione del programma, rammentando che a norma dell’art. 27, comma 2 della Legge regione Sicilia n. 7 del 26 agosto 1992, le ripetute e persistenti violazioni in ordine all’obbligo suddetto possono comportare valutazioni in merito per l’applicazione dell’art. 1 lettera g) della Legge regione Sicilia n. 48 del 11 dicembre 1991, che recepisce e modifica l’art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
considerato che:
la presentazione della relazione costituisce un esercizio di democrazia e di trasparenza che consente di portare a conoscenza anche dei cittadini lo stato di attuazione del programma presentato agli elettori in sede di campagna elettorale,
tale reiterata omissione, unitamente alle inadempienze sulle norme previste dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, rappresenta non soltanto una violazione della legge, ma anche il misconoscimento della funzione di controllo politico da esercitarsi da parte del Consiglio comunale e non consente ai cittadini la conoscenza di tale attività;
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sollecitare l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione Sicilia alla tempestiva applicazione di quanto disposto dall’art. 1 lettera g) della Legge regione Sicilia n. 48 del 11 dicembre 1991.